Condizioni che giustificano la gestione collettiva dei rapporti con i creditori
La gestione collettiva dei rapporti con i creditori trova giustificazione nello stato di crisi o di insolvenza del debitore. L’accertamento di tali condizioni costituisce il presupposto che consente l’accesso ai diversi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonché alla liquidazione giudiziale. Questi strumenti sono delle alternative alla gestione individuale dei rapporti tra debitore e singolo creditore. Il discorso che segue muove da questo punto fermo e descrive per angolazioni successive i diversi profili che consentono di sostituire il confronto uno a uno con un confronto ordinato aperto a tutti i creditori insieme.
Presupposti oggettivi
Le condizioni che aprono la via alla gestione collettiva sono riconducibili allo stato di crisi o di insolvenza accertati secondo regole precise. Nel caso del sovraindebitamento, ossia la situazione di difficoltà economica di soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali, l’accesso alle procedure è subordinato alla condizione che il debitore non abbia determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode. Negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ogni indagine in questa direzione non è esclusa, restando l’obbligo di totale discovery, cioè di piena e trasparente divulgazione, sulle condizioni dell’impresa, confermate dalla relazione del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. La giurisprudenza formatasi in proposito indica che rilevano gli atti che il debitore abbia taciuto al momento della presentazione della domanda e i comportamenti aventi carattere decettivo, cioè ingannevole.
Finalità del trattamento collettivo
La ragione che giustifica la gestione collettiva risiede nell’esigenza di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori e di prevenire il pregiudizio delle loro ragioni in attuazione del principio di parità di trattamento dei creditori. In tale prospettiva il legislatore ha previsto azioni di inefficacia degli atti e dei contratti idonei a spostare risorse con pregiudizio dei creditori oltre all’allungamento del periodo sospetto delle azioni revocatorie, cioè l’arco temporale precedente l’apertura della procedura entro il quale gli atti compiuti dal debitore possono essere resi inefficaci, e alla legittimazione del curatore all’esperimento delle azioni di responsabilità. Al medesimo scopo è funzionale il principio del soddisfacimento effettivo ed imminente, non discriminatorio di tutti i creditori, richiamato quale condizione per l’attivazione delle misure cautelari e provvisorie quando non risulti ancora depositata una domanda di accesso.
Condizioni procedurali e principi comuni
La gestione collettiva è ricondotta a un procedimento unitario quale unico contenitore processuale regolato da principi comuni, che assume connotazioni differenti a seconda che si tratti di domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di accesso alla liquidazione giudiziale, dove il diritto di difesa del debitore comporta il rispetto di principi rigorosi in tema di contraddittorio. La disciplina processuale coordinata e coerente ricomprende anche le norme che regolano le misure provvisorie e cautelari in attuazione del principio di ragionevole durata del processo. La liquidazione dei beni affidata al curatore segue regole che richiamano quelle delle vendite forzate nell’esecuzione individuale, con modalità telematiche e cadenza prestabilita per pervenire al risultato entro termini ragionevoli. Nella liquidazione giudiziale delle società la gestione collettiva si estende sino a consentire al curatore di porre in essere operazioni concernenti l’organizzazione e la struttura finanziaria solo nei casi e con le autorizzazioni previste, senza sostituirsi all’organo amministrativo e all’assemblea
Gestione collettiva nei gruppi di imprese
Una specifica giustificazione della gestione collettiva si rinviene nella disciplina del gruppo di imprese costruita sull’attività di direzione e coordinamento. Lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di gruppo consente di derogare alle regole ordinarie in tema di competenza territoriale, di nominare un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale, fermo restando il voto separato ancorché contestuale dei creditori di ogni impresa del gruppo e la necessità che l’approvazione della proposta intervenga per tutte tali imprese; è possibile adottare un piano di gruppo. Anche la liquidazione giudiziale di gruppo presuppone forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori: l’apertura congiunta della procedura richiede la domanda di accesso congiunto; in difetto il curatore segnala la circostanza agli organi di amministrazione e controllo della società non ancora assoggettata a procedura o promuove egli stesso l’accertamento dello stato di insolvenza, fermi gli obblighi di cooperazione previsti in caso di procedure separate. Nella composizione negoziata è previsto il coordinamento dei procedimenti e la regolazione della competenza, e l’esperto può invitare a partecipare alle trattative le imprese del gruppo che non si trovino in stato di crisi o di insolvenza.
Dimensione transfrontaliera
La gestione collettiva assume rilievo anche in dimensione transfrontaliera, disciplinata dal Regolamento (UE) 2015/848. Nella comunicazione ai creditori che abbiano sede o residenza nel territorio di uno Stato membro, ai fini dell’insinuazione al passivo, ossia della richiesta di essere ammessi tra i creditori riconosciuti nella procedura, sono richieste informazioni specifiche e l’allegazione del modulo uniforme. Nella nomina degli organi delle procedure si tiene conto, quando la procedura presenti elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e della capacità di rispettare gli obblighi di comunicazione e cooperazione con i professionisti che gestiscono le procedure e con le autorità giudiziarie e amministrative di un altro Stato membro.

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