Registro Imprese: cos’è, come iscriversi e come ottenere visure e certificati
Registro Imprese: tutto quello che devi sapere su iscrizione, visura camerale e certificato camerale.
Il Registro Imprese è l’anagrafe ufficiale di tutte le imprese italiane: se avvii un’attività, devi iscriverti — e da quel momento i tuoi dati sono pubblici e consultabili da chiunque. Istituito dal Codice civile e gestito dalle Camere di Commercio, il Registro garantisce la pubblicità legale delle informazioni imprenditoriali: chi sei, cosa fai, dove operi.
In questa guida trovi tutto quello che ti serve: chi è obbligato a iscriversi, come funziona la procedura telematica, la differenza tra visura camerale e certificato camerale, e dove richiederli — anche gratuitamente.
- Il Registro Imprese è il registro pubblico nazionale di tutte le imprese italiane, gestito dalle Camere di Commercio tramite InfoCamere.
- L’iscrizione è obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e avviene esclusivamente online tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).
- La visura camerale è un documento informativo senza valore legale, richiedibile gratuitamente per la propria impresa su impresa.italia.it.
- Il certificato camerale ha valore legale ed è opponibile a terzi: serve per gare d’appalto, pratiche bancarie e rapporti con la PA.
Cos’è il Registro Imprese e a cosa serve
Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice civile (artt. 2188–2194), gestito dalle Camere di Commercio tramite InfoCamere, la società consortile che ne cura l’infrastruttura tecnologica nazionale. Nato per garantire la pubblicità legale dei fatti imprenditoriali, raccoglie oggi i dati di oltre 6 milioni di imprese attive sul territorio italiano.
La funzione principale del Registro è rendere conoscibili a tutti i fatti giuridicamente rilevanti della vita di un’impresa: costituzione, modifiche statutarie, cariche sociali, sede legale, capitale, procedure concorsuali. Questa pubblicità legale opera in due modi distinti: in forma dichiarativa — per gli imprenditori individuali e le società di persone, dove l’iscrizione rende i fatti opponibili a terzi ma non li costituisce — e in forma costitutiva per le società di capitali, che senza iscrizione non esistono giuridicamente.
L’archivio è gestito in modalità informatica da InfoCamere ed è consultabile in tempo reale da chiunque, tramite i portali ufficiali. Ogni Camera di Commercio territoriale (CCIAA) è competente per le imprese con sede legale nella propria provincia. Il Registro ospita anche una distinzione importante — quella tra RI e REA — che vale la pena chiarire subito.

Registro Imprese e REA: quale differenza?
Il REA (Repertorio Economico Amministrativo) non è la stessa cosa del Registro Imprese, anche se i due archivi convivono nella stessa banca dati camerale. La distinzione è concettuale oltre che tecnica.
Il Registro Imprese accoglie i soggetti obbligati per legge all’iscrizione — imprenditori commerciali, società, cooperative — con piena rilevanza giuridica. Il REA integra questi dati con informazioni di natura economico-statistica e, soprattutto, accoglie anche soggetti che non rientrano nell’obbligo di iscrizione al RI: associazioni, fondazioni, enti non societari, unità locali di imprese estere.
Chi è iscritto al Registro Imprese ottiene automaticamente una posizione nel REA. I due codici identificativi, però, sono diversi: il numero di iscrizione al RI coincide con il codice fiscale dell’impresa, mentre il numero REA è un codice alfanumerico provinciale autonomo (es. MI-1234567). Ogni impresa iscritta al Registro Imprese ha automaticamente un numero REA: sono due facce dello stesso archivio camerale.
Chi deve iscriversi al Registro Imprese
L’iscrizione al Registro Imprese è obbligatoria per chiunque eserciti un’attività economica in forma d’impresa in Italia. L’obbligo scatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e riguarda sia le imprese individuali sia le principali forme societarie. Il Registro si articola in due macro-categorie: la sezione ordinaria e la sezione speciale, ciascuna con soggetti obbligati ed effetti giuridici distinti.
Importante chiarire chi è escluso: i liberi professionisti — avvocati, commercialisti, medici, ingegneri — non si iscrivono al Registro Imprese in quanto tali. Fanno eccezione i casi in cui costituiscano una società tra professionisti (STP), che rientra invece nell’obbligo di iscrizione.
Sezione ordinaria: chi si iscrive e con quali effetti
Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori commerciali e le principali forme societarie. I soggetti obbligati sono: imprenditori individuali che esercitano attività commerciale, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS), società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA), società cooperative e consorzi con attività esterna.
Gli effetti dell’iscrizione variano in base alla forma giuridica: per imprenditori individuali e società di persone opera la pubblicità dichiarativa — i fatti iscritti sono opponibili a terzi, ma l’impresa esiste indipendentemente dall’iscrizione. Per le società di capitali (SRL, SPA) l’iscrizione ha invece effetto di pubblicità costitutiva: senza iscrizione la società non esiste giuridicamente.
Sezione speciale: chi si iscrive e perché
La sezione speciale accoglie categorie particolari di imprenditori, per i quali l’iscrizione ha principalmente funzione di pubblicità notizia: i dati vengono resi pubblici, ma l’iscrizione non produce di norma effetti di opponibilità a terzi (con alcune eccezioni per gli imprenditori agricoli, per i quali l’iscrizione ha effetto dichiarativo).
I soggetti iscritti nella sezione speciale sono: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, artigiani, società semplici, startup innovative, PMI innovative, imprese sociali e società tra professionisti. Dal 2025, con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo sulle imprese culturali e creative, è stata istituita una nuova sottosezione dedicata a questa categoria, ampliando ulteriormente il perimetro della sezione speciale.

Come iscriversi al Registro Imprese: la procedura passo per passo
L’iscrizione al Registro Imprese avviene esclusivamente per via telematica, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), obbligatoria dal 1° aprile 2010. Non esistono procedure cartacee o allo sportello: tutto si svolge online, direttamente o tramite un intermediario abilitato come un commercialista o un notaio.
Cosa serve prima di iniziare
Prima di avviare la pratica di iscrizione, assicurati di avere a disposizione questi strumenti:
- Firma digitale del titolare o del legale rappresentante (dispositivo token USB o firma remota)
- PEC aziendale attiva, da associare all’impresa al momento dell’iscrizione
- Accesso a registroimprese.it o all’applicativo DIRE (Deposito Istanze Registro Imprese)
- Modulistica corretta: modulo I1 per le imprese individuali; modulo S1 corredato dall’atto costitutivo per le società
In alternativa alla procedura autonoma, è possibile delegare l’intera pratica a un commercialista o a un notaio, che agisce come intermediario abilitato e trasmette la documentazione per conto del cliente.
I passi dell’iscrizione tramite ComUnica
La procedura si articola in sei passaggi, interamente online:
- Accesso a registroimprese.it o all’applicativo DIRE con le proprie credenziali
- Compilazione del modello con i dati dell’impresa: forma giuridica, codice ATECO, PEC, sede legale e dati del titolare o dei soci
- Invio telematico della pratica con firma digitale alla CCIAA competente per la provincia della sede legale
- Trasmissione automatica della ComUnica ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL per gli adempimenti fiscali e previdenziali contestuali
- Verifica formale da parte della CCIAA: i tempi standard sono di 5 giorni lavorativi per le pratiche ordinarie
- Notifica di avvenuta iscrizione via PEC con assegnazione del numero REA provinciale
Dopo l’iscrizione: gli aggiornamenti obbligatori
L’iscrizione non è un adempimento una tantum: le imprese devono comunicare al Registro tutti i cambiamenti rilevanti entro i termini previsti dalla legge. Rientrano tra gli eventi da comunicare: modifiche alle cariche sociali, trasferimento della sede legale, variazioni dello statuto, apertura della liquidazione e avvio di procedure concorsuali. Lo strumento è sempre la ComUnica. L’omessa o tardiva comunicazione espone i soggetti obbligati a una sanzione amministrativa, applicata dal Conservatore del Registro.
La visura camerale: cos’è, tipologie e come richiederla
La visura camerale è il documento informativo ufficiale che fotografa la situazione di un’impresa iscritta al Registro Imprese in un dato momento. Contiene i dati anagrafici dell’impresa, la forma giuridica, la sede legale, le cariche sociali, il capitale, il codice ATECO e l’eventuale stato di procedure concorsuali. È un documento pubblico: chiunque può richiederla per qualsiasi impresa iscritta, senza dover giustificare il proprio interesse.
È importante chiarire subito un punto: la visura camerale non ha valore legale di certificazione e non è opponibile a terzi. Si tratta di un estratto informativo, utile per verifiche rapide, analisi preliminari e attività commerciali, ma non utilizzabile in sede giudiziaria o nelle pratiche che richiedono un atto pubblico. Per queste esigenze è necessario il certificato camerale, trattato nella sezione successiva.
Visura ordinaria e visura storica: quando usare l’una o l’altra
La visura ordinaria fotografa la situazione attuale dell’impresa; la visura storica ne ricostruisce l’intera storia dalla costituzione, includendo tutte le variazioni di cariche, sede, capitale e assetto societario nel tempo. La scelta dipende dall’uso: per una verifica rapida su un fornitore basta la visura ordinaria; per una due diligence approfondita o un’operazione di acquisizione serve la visura storica.
| Visura ordinaria | Visura storica | |
|---|---|---|
| Contenuto | Dati aggiornati alla data di estrazione | Tutti i cambiamenti dalla costituzione |
| Uso tipico | Verifica rapida, fornitori, gare | Due diligence, acquisizioni, contenziosi |
| Costo aggiuntivo | — | +€1 rispetto all’ordinaria |
Come richiedere una visura camerale (e quando è gratis)
Esistono tre canali per richiedere una visura camerale, con costi molto diversi tra loro. Gli imprenditori che vogliono consultare i dati della propria impresa possono farlo gratuitamente tramite impresa.italia.it, il portale ufficiale del cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile con SPID, CIE o CNS. Per richiedere visure su imprese terze, il canale ufficiale è registroimprese.it a costi contenuti; in alternativa esistono portali terzi autorizzati da InfoCamere, più comodi ma più costosi.

Il certificato camerale: quando serve e come ottenerlo
La differenza principale tra visura e certificato camerale è che il certificato ha pieno valore legale di certificazione ed è opponibile a terzi. Mentre la visura è un documento informativo estratto dall’archivio camerale, il certificato è un atto pubblico firmato e bollato dalla Camera di Commercio, con validità di 180 giorni dalla data di rilascio. È il documento richiesto nelle gare d’appalto, nelle pratiche bancarie, nei procedimenti giudiziari e in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione che richiedono prova ufficiale dell’esistenza e dello stato giuridico dell’impresa.
Tipologie di certificato camerale
Esistono diverse tipologie di certificato, ciascuna per un uso specifico:
- Certificato ordinario: riporta i dati attuali dell’impresa alla data di rilascio; è il più comune per uso generale
- Certificato storico: include tutte le variazioni dalla costituzione dell’impresa; utile per verifiche approfondite e contenziosi
- Certificato con dichiarazione di non esistenza di procedure concorsuali: il più richiesto nelle transazioni commerciali e nelle operazioni di M&A; attesta che l’impresa non è soggetta a fallimento, liquidazione giudiziale o altre procedure
- Certificato in lingua inglese: per operazioni internazionali e rapporti con controparti estere
Il costo comprende l’imposta di bollo di €16 ogni 100 righe di testo, più i diritti di segreteria della CCIAA, variabili per provincia e tipologia.
Come richiedere il certificato camerale
Il certificato camerale può essere richiesto online o allo sportello della Camera di Commercio. Il canale consigliato è registroimprese.it: la procedura è interamente digitale, disponibile 24/7 e generalmente più rapida rispetto allo sportello fisico. In alternativa, è possibile recarsi allo sportello della CCIAA competente, previa prenotazione di un appuntamento.
Attraverso il cassetto digitale di impresa.italia.it è possibile accedere ai dati della propria impresa, ma il certificato con valore legale — comprensivo di bollo — è sempre a pagamento, indipendentemente dal canale utilizzato. Chiunque può richiedere un certificato camerale per qualsiasi impresa iscritta al Registro: non è necessario dimostrare un interesse specifico.
Il Registro Imprese è il pilastro della trasparenza imprenditoriale italiana: iscriversi è un obbligo di legge, ma è anche uno strumento di credibilità verso clienti, fornitori e istituti di credito. La procedura è interamente digitale, le visure camerali sono accessibili a costi minimi — o gratuitamente per la propria impresa — e i certificati con valore legale si ottengono in pochi clic.
Se stai valutando la forma giuridica più adatta prima di iscriverti al Registro Imprese, leggi la nostra guida su come costituire una società in Italia.

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