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Compravendita immobiliare: documenti, certificazioni e conformità

Andrea Lombardi 22 Febbraio 2026
Documenti per la compravendita immobiliare su scrivania con chiavi di casa e moduli burocratici

Comprare o vendere un immobile in Italia richiede una documentazione precisa, stabilita per legge, la cui assenza può bloccare o invalidare il rogito notarile anche a pochi giorni dalla firma. Non si tratta di burocrazia accessoria: ogni documento ha una funzione specifica e protegge sia il venditore sia l’acquirente da rischi legali, fiscali e tecnici che possono emergere anche anni dopo la conclusione della trattativa.

La compravendita immobiliare si articola in tre categorie di adempimenti distinti: i documenti che identificano l’immobile e ne attestano la proprietà, le certificazioni tecniche obbligatorie per legge, e le verifiche di conformità urbanistica e catastale. Ognuna di queste categorie entra in gioco in momenti diversi dell’iter — dalla messa in vendita fino al rogito — e riguarda in misura differente venditore e acquirente.

Questa guida è strutturata per seguire l’ordine reale della trattativa: prima si capisce quando serve cosa, poi si entra nel dettaglio di ogni documento, con indicazione chiara di chi deve procurarlo, entro quando, e cosa succede se manca. L’obiettivo è arrivare al tavolo del notaio senza sorprese — che si stia vendendo un appartamento in condominio o acquistando una villetta con terreno.

Schema delle fasi della compravendita immobiliare con i documenti necessari per ciascuna fase
Le fasi principali della compravendita immobiliare: dalla proposta al rogito

Le tre fasi della compravendita e quando servono i documenti

La compravendita immobiliare si articola in tre fasi distinte — proposta d’acquisto, contratto preliminare e rogito notarile — e ogni fase richiede che determinati documenti siano già disponibili. Arrivare impreparati anche a una sola di queste tappe può rallentare la trattativa, far saltare l’accordo o, nei casi più gravi, esporre le parti a conseguenze legali.

Dalla proposta al compromesso

La proposta d’acquisto è il primo atto formale: l’acquirente manifesta la volontà di comprare l’immobile a un prezzo definito, spesso accompagnando la proposta con il versamento di una caparra confirmatoria. In questa fase il venditore non è ancora vincolato — può valutare altre offerte — ma una volta che accetta per iscritto, entrambe le parti assumono impegni precisi.

È in questo momento che il venditore dovrebbe già avere a disposizione almeno l’APE (obbligatorio per pubblicare qualsiasi annuncio) e una visura catastale aggiornata. Il compromesso — tecnicamente il contratto preliminare di compravendita — trasforma l’accordo in un vincolo bilaterale: entrambe le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo entro una data stabilita. Da questo momento, la documentazione completa sull’immobile non è più rinviabile.

Dal compromesso al rogito

Tra la firma del compromesso e il rogito notarile passano in genere dai due ai quattro mesi — un tempo che si estende fino a cinque o sei mesi quando l’acquirente deve richiedere un mutuo. In questa finestra il notaio avvia le verifiche d’ufficio: controlla i registri immobiliari, verifica l’assenza di ipoteche e pignoramenti, accerta la regolarità catastale e urbanistica dell’immobile.

È fortemente consigliato — e in alcuni casi obbligatorio — trascrivere il preliminare nei registri immobiliari: la trascrizione rende opponibile l’accordo ai terzi, proteggendo l’acquirente nel caso in cui il venditore tentasse di vendere lo stesso immobile a qualcun altro o accendesse nuove ipoteche nel frattempo. Per un approfondimento sull’intero iter, il Consiglio Nazionale del Notariato offre una guida dettagliata su ogni passaggio, dalla proposta fino all’atto definitivo.

I documenti identitari e di provenienza dell’immobile

Prima di qualsiasi trattativa, è necessario accertare chi è il proprietario dell’immobile e come è arrivato a esserlo — e verificare che non esistano ipoteche, pignoramenti o vincoli che rendano la vendita rischiosa o, nei casi più gravi, impossibile. Questi controlli non sono optional: per l’acquirente rappresentano la prima linea di difesa contro acquisti che si rivelano problematici dopo il rogito.

L’atto di provenienza e la catena trasmissiva

L’atto di provenienza è il documento che dimostra il diritto reale del venditore sull’immobile: attesta chi ne è il proprietario e, soprattutto, come lo è diventato. La catena trasmissiva può avere origini diverse — un precedente atto notarile di compravendita, una successione ereditaria, una donazione, oppure una sentenza giudiziaria come nel caso di immobili acquisiti tramite asta.

Ogni tipologia porta con sé implicazioni specifiche. Gli immobili provenienti da una donazione, in particolare, richiedono attenzione: gli eredi del donante hanno fino a venti anni dalla trascrizione della donazione per agire in riduzione e recuperare la quota di legittima, il che può esporre l’acquirente a contestazioni successive. In questi casi è fondamentale una valutazione approfondita da parte del notaio già nella fase del compromesso.

Se l’atto di provenienza è stato smarrito, il proprietario può richiederne copia all’archivio notarile distrettuale competente, di persona, per posta o in via telematica.

Schema delle fasi della compravendita immobiliare con i documenti necessari per ciascuna fase
Le fasi principali della compravendita immobiliare: dalla proposta al rogito

La visura ipotecaria: cosa verificare prima di firmare

La visura ipotecaria — consultabile presso i registri immobiliari dell’Agenzia delle Entrate — rivela tutto ciò che grava sull’immobile: ipoteche volontarie (tipicamente legate a un mutuo), ipoteche giudiziali, pignoramenti, decreti ingiuntivi e privilegi fiscali. È un documento che il notaio verificherà d’ufficio prima del rogito, ma che l’acquirente ha tutto l’interesse a controllare autonomamente già prima di firmare il compromesso.

Richiedere una visura ipotecaria in anticipo costa pochi euro e può evitare di impegnarsi su un immobile gravato da vincoli che il venditore non ha dichiarato — o che nemmeno conosce. Il servizio è disponibile tramite i portali telematici dell’Agenzia delle Entrate, con accesso diretto per i privati.

Cosa fare se emergono vincoli o ipoteche

Scoprire un’ipoteca non significa necessariamente rinunciare all’acquisto. Le opzioni pratiche sono diverse. La più comune è l’estinzione dell’ipoteca prima del rogito, a carico del venditore: il ricavato della vendita viene utilizzato per saldare il debito residuo con la banca, che rilascia la cancellazione. In alternativa, le parti possono concordare l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente, che subentra nel finanziamento esistente. Una terza via è inserire nel compromesso una clausola sospensiva che subordina la conclusione della vendita all’avvenuta cancellazione del vincolo entro una data stabilita. In tutti i casi, è il notaio la figura che guida le parti verso la soluzione più sicura.

Visura catastale, planimetria e conformità catastale

La visura catastale e la planimetria catastale sono i documenti che descrivono ufficialmente l’immobile dal punto di vista fiscale e geometrico — e la loro corrispondenza con lo stato reale è un obbligo di legge che il venditore deve garantire prima del rogito. Una difformità non sanata tra la planimetria depositata e la distribuzione effettiva degli spazi può bloccare l’atto notarile o, se non rilevata in tempo, generare contenziosi dopo la compravendita.

Come leggere la visura catastale

La visura catastale contiene i dati identificativi dell’immobile — foglio, particella e subalterno — insieme alla categoria catastale, alla destinazione d’uso, alla consistenza (espressa in vani per le abitazioni o in metri quadrati per le unità commerciali) e alla rendita catastale, che è la base di calcolo per diverse imposte legate alla compravendita. Indica inoltre l’intestatario, ovvero chi risulta proprietario secondo il catasto.

Il proprietario può richiedere la propria visura gratuitamente tramite la visura catastale online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico “Sister”. Chi non è il proprietario può ottenerla a un costo di circa 1–2 euro per unità. È buona prassi richiedere una visura aggiornata poco prima del compromesso, per verificare che i dati corrispondano alla situazione attuale.

La planimetria catastale e la dichiarazione di conformità

La planimetria catastale è la rappresentazione grafica degli spazi interni dell’immobile depositata presso il catasto. La legge — in particolare l’articolo 29-bis della Legge 52/1985 — obbliga il venditore a dichiarare nell’atto di compravendita che la planimetria corrisponde allo stato reale dell’immobile. Questa dichiarazione di conformità può essere resa direttamente dal proprietario oppure da un tecnico abilitato da lui delegato.

Il problema sorge quando la planimetria depositata non rispecchia la realtà: una parete spostata, un bagno aggiunto, un locale ampliato. Situazioni frequenti, soprattutto negli immobili ristrutturati negli anni senza aggiornare i documenti catastali. In questi casi è obbligatorio procedere con una variazione catastale prima del rogito, attraverso la procedura DOCFA gestita da un geometra o da altro tecnico abilitato.

Confronto tra planimetria catastale depositata e stato attuale dell'immobile con difformità evidenziate
Esempio di difformità tra planimetria catastale e distribuzione reale degli spazi

Variazioni catastali e aggiornamenti pre-rogito

Quando la planimetria non corrisponde allo stato di fatto, non è possibile rogitare fino a quando la variazione non è stata depositata e accettata dall’Agenzia delle Entrate. I tempi per completare una variazione catastale tramite DOCFA si aggirano in genere tra i sette e i trenta giorni lavorativi, con un costo che varia tra i 300 e gli 800 euro a seconda della complessità dell’intervento. È consigliabile verificare la conformità catastale il prima possibile — idealmente prima di mettere l’immobile sul mercato — per non ritrovarsi a dover gestire la pratica sotto pressione con il rogito già fissato.

Conformità urbanistica e stato legittimo dell’immobile

Un immobile può essere catastalmente in ordine ma urbanisticamente irregolare — e questa irregolarità, se non sanata prima del rogito, può bloccare la vendita o esporre l’acquirente a rischi legali seri anche anni dopo aver ricevuto le chiavi. La conformità urbanistica riguarda la storia costruttiva dell’edificio: ogni intervento edilizio significativo deve essere stato autorizzato dall’ente competente, e la documentazione che lo prova deve essere reperibile e verificabile.

I titoli abilitativi: cosa sono e dove trovarli

I titoli abilitativi sono i provvedimenti amministrativi che autorizzano la costruzione di un edificio o le modifiche successive. La tipologia del titolo varia in base all’epoca in cui è stato rilasciato: per gli immobili costruiti prima del 1977 si parla di licenza edilizia; tra il 1977 e il 2003 di concessione edilizia; dal 2003 in poi di permesso di costruire. Per interventi minori — come la modifica della distribuzione interna senza alterare la sagoma — si utilizzano la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Recuperare questi documenti non è sempre semplice, soprattutto per gli immobili costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’80, quando la gestione degli archivi comunali era meno sistematica. Il proprietario o un tecnico da lui delegato può richiederli allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di competenza, presentando formale istanza di accesso agli atti. I tempi di risposta variano sensibilmente da Comune a Comune: in alcuni casi si ottiene risposta in pochi giorni, in altri l’attesa si protrae per settimane.

Lo stato legittimo dell’immobile: il concetto chiave per comprare sicuri

Lo stato legittimo è il concetto introdotto dall’articolo 9-bis del DPR 380/2001 — il Testo Unico dell’Edilizia — per definire in modo univoco la conformità di un immobile rispetto all’ultimo titolo abilitativo che lo riguarda, incluse eventuali varianti approvate e sanatorie ottenute nel tempo. In parole semplici: un immobile ha uno stato legittimo quando tutto ciò che è stato costruito o modificato è stato regolarmente autorizzato, oppure è stato successivamente sanato nelle forme previste dalla legge.

Perché è così importante? Perché senza uno stato legittimo accertato l’immobile non può accedere ai bonus fiscali per la ristrutturazione, non può essere oggetto di nuovi interventi edilizi senza rischi, e la compravendita stessa può essere contestata. Per l’acquirente, richiedere una relazione tecnica sullo stato legittimo dell’immobile — redatta da un geometra, un architetto o un ingegnere abilitato — prima di firmare il compromesso è una delle precauzioni più efficaci per evitare sorprese costose.

Abusi edilizi, sanatorie e impatto sulla vendita

Non ogni irregolarità urbanistica blocca automaticamente la vendita. Ciò che impedisce il rogito è la presenza di abusi edilizi non sanati e non sanabili: opere realizzate in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti, per le quali non esiste una procedura di regolarizzazione applicabile. Ben diversa è la situazione delle difformità minori — piccole variazioni rispetto al progetto approvato, tolleranze costruttive, interventi di modesta entità — che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024) e possono essere regolarizzate con procedure semplificate. In presenza di irregolarità, il percorso corretto è sempre lo stesso: prima la sanatoria, poi l’aggiornamento catastale, poi il rogito.

Certificazioni tecniche obbligatorie — APE e conformità impianti

Tra tutte le certificazioni richieste per la compravendita, due sono le più frequentemente fraintese: l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), sempre obbligatorio per legge, e la dichiarazione di conformità degli impianti, obbligatoria solo in determinati casi. Confonderle — o peggio, ignorarle — può portare a sanzioni significative, al blocco del rogito o a contenziosi post-vendita. Capire la differenza è essenziale per arrivare preparati all’atto notarile.

L’APE: cos’è, chi lo fa e cosa contiene

L’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che certifica la classe energetica di un immobile, collocandolo su una scala che va dalla A4 — massima efficienza — alla G, che indica le prestazioni più basse. Viene redatto da un tecnico abilitato — ingegnere, architetto o geometra iscritto al proprio albo professionale — che non può avere alcun legame con la progettazione o la costruzione dell’immobile, a garanzia della terzietà della valutazione.

La procedura prevede un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile, seguito dal calcolo della prestazione energetica secondo metodologie standardizzate a livello nazionale. Il documento viene poi depositato telematicamente al catasto energetico regionale (SIAPE) e consegnato al proprietario. Contiene la classe energetica, l’indice di prestazione energetica espresso in kWh/m²·anno, e una serie di raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio. La validità è di dieci anni dalla data di rilascio, salvo interventi che modifichino la prestazione energetica dell’immobile. Il costo medio nel 2025 si aggira tra i 120 e i 250 euro per un appartamento standard, con variazioni significative tra le diverse regioni.

Quando l’APE è obbligatorio e cosa succede se manca

L’obbligo dell’attestato di prestazione energetica scatta in tutti i casi di compravendita, locazione, trasferimento a titolo gratuito — incluse le donazioni — e nuova costruzione. È inoltre richiesto per le ristrutturazioni importanti, ovvero gli interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio. Gli annunci immobiliari, sia online che offline, devono obbligatoriamente indicare la classe energetica dell’immobile: chi pubblica un annuncio senza questo dato rischia sanzioni amministrative.

In caso di compravendita senza APE, le sanzioni a carico delle parti — venditore e acquirente in solido — vanno da 3.000 a 18.000 euro ai sensi del D.Lgs. 192/2005. Nella pratica, la maggior parte dei notai rifiuta di procedere con il rogito in assenza del certificato energetico, rendendo di fatto impossibile concludere la vendita senza averlo prodotto.

Grafico delle classi energetiche APE dalla A4 alla G con indicazione dell'impatto sul valore di mercato degli immobili
Le classi energetiche degli immobili: dalla A4 (massima efficienza) alla G (bassa prestazione)

La conformità degli impianti: DiCo, obblighi e casi pratici

La Dichiarazione di Conformità — comunemente nota come DiCo — è il documento che attesta che un impianto è stato realizzato a regola d’arte nel rispetto delle normative tecniche vigenti, come stabilito dal DM 37/08. Riguarda gli impianti elettrici, termici e di climatizzazione, idrico-sanitari, del gas e radiotelevisivi. Viene rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori ed è obbligatoria ogni volta che viene installato un nuovo impianto, oppure quando uno esistente viene modificato, ampliato o sottoposto a manutenzione straordinaria. Non è richiesta per la sola manutenzione ordinaria.

La distinzione cruciale rispetto all’APE è che la DiCo non è sempre obbligatoria ai fini della compravendita: la legge non vieta la vendita di un immobile con impianti privi di dichiarazione di conformità. Tuttavia, il venditore che cede un immobile con impianti non conformi alle norme di sicurezza può essere chiamato a risarcire l’acquirente per i vizi successivamente emersi. Per gli impianti realizzati prima del 1990, epoca in cui la DiCo non era ancora prevista dalla normativa, è possibile produrre una Perizia Asseverata redatta da un tecnico indipendente, che attesta la conformità dell’impianto alle norme di sicurezza vigenti sulla base di una verifica diretta.

APE e Case Green 2025–2026: cosa cambia

La Direttiva europea EPBD 2024/1275 — comunemente chiamata direttiva Case Green — impone agli Stati membri di aggiornare il formato e i contenuti dell’APE entro il 29 maggio 2026, introducendo nuovi indicatori tra cui il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel ciclo di vita dell’edificio. Per il mercato immobiliare italiano questo significa che la classe energetica diventerà un fattore ancora più determinante nella valutazione degli immobili: le abitazioni in classe F o G rischiano di perdere attrattività commerciale nel medio periodo. Chi possiede un immobile con prestazioni energetiche basse ha interesse a valutare interventi di riqualificazione non solo per i benefici immediati sulle utenze, ma anche in un’ottica di mantenimento del valore di mercato. Per un approfondimento tecnico sulle novità APE con la direttiva Case Green è disponibile un’analisi aggiornata delle modifiche previste.

Il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità — oggi formalmente sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) — attesta che un immobile rispetta i requisiti minimi di sicurezza, salubrità e igiene per essere abitato. È un documento fondamentale, ma la sua assenza non blocca automaticamente la vendita: la legge italiana consente di rogitare anche senza agibilità, a condizione che le parti ne siano consapevoli e l’atto lo menzioni esplicitamente.

SCA vs vecchio certificato di abitabilità

Fino al 2016 il documento si chiamava certificato di abitabilità ed era un provvedimento rilasciato dal Comune all’esito di una verifica amministrativa. Con il D.Lgs. 222/2016 è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, che cambia la logica del procedimento: non è più il Comune a rilasciare un provvedimento, ma è il proprietario — o il costruttore, nel caso di nuova edificazione — a depositare una dichiarazione al SUAP o allo Sportello Unico per l’Edilizia, assumendosi la responsabilità di attestare che l’immobile soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La SCA verifica la conformità dell’edificio sotto diversi profili: la solidità strutturale, le condizioni igienico-sanitarie, la distribuzione e la volumetria dei vani, e la consistenza degli impianti. Per gli immobili datati — costruiti prima degli anni ’70 — può accadere che il documento non esista semplicemente perché non era richiesto all’epoca o perché è andato perduto. In questi casi è possibile procedere con una perizia tecnica affidata a un professionista abilitato, che verifica i requisiti e deposita la pratica al Comune competente.

Compravendita senza certificato di agibilità: è possibile?

Sì, la compravendita è possibile anche in assenza di agibilità, ma con implicazioni concrete che l’acquirente deve valutare attentamente. Il notaio è tenuto a menzionare espressamente nell’atto la mancanza del documento, e l’acquirente deve dichiarare di essere a conoscenza della situazione e di accettarla consapevolmente.

I rischi pratici sono reali: un immobile privo di agibilità non può essere locato regolarmente, e le banche difficilmente concedono un mutuo su un bene in questa condizione. La strategia più tutelante per il compratore è inserire nel compromesso una clausola che obblighi il venditore a regolarizzare la situazione entro una data stabilita, oppure negoziare una riduzione del prezzo che tenga conto del costo e del tempo necessari per ottenere la SCA. Affrontare il tema prima del compromesso — e non all’ultimo momento — è sempre la scelta più prudente.

I documenti per gli immobili in condominio

Se l’immobile oggetto di compravendita è un appartamento in condominio, alla lista standard di documenti si aggiungono alcuni adempimenti specifici legati alla gestione condominiale. Non si tratta di formalità secondarie: un acquirente che trascura questi controlli può ritrovarsi a rispondere di debiti altrui o a scoprire solo dopo il rogito l’esistenza di lavori straordinari costosi già deliberati dall’assemblea.

Il regolamento condominiale e i verbali assemblea

Il regolamento condominiale è il documento che disciplina i diritti e i doveri dei condomini, stabilisce le regole d’uso delle parti comuni e può contenere vincoli che incidono direttamente sulla vita nell’immobile: divieto di tenere animali domestici, limitazioni all’utilizzo di determinati spazi, restrizioni sulle destinazioni d’uso delle singole unità. Nei condomini con più di dieci unità immobiliari la sua adozione è obbligatoria per legge ai sensi dell’articolo 1138 del Codice Civile. Il venditore è tenuto a fornirne copia all’acquirente, che con l’atto di compravendita subentra automaticamente in tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Altrettanto utili sono i verbali delle ultime assemblee condominiali. La loro lettura consente all’acquirente di verificare se sono state deliberate spese straordinarie rilevanti — rifacimento della facciata, sostituzione dell’ascensore, interventi sulla copertura — che sono già a carico dei condomini anche se i lavori non sono ancora stati eseguiti. Scoprire l’esistenza di questi oneri dopo la firma del rogito, senza averli negoziati nel prezzo, è uno degli errori più costosi che un compratore possa fare.

L’attestato liberatoria dell’amministratore

L’attestato liberatoria — o dichiarazione liberatoria — è il documento emesso dall’amministratore di condominio che certifica lo stato dei pagamenti dell’unità immobiliare in vendita. Dichiara se il venditore è in regola con le quote condominiali ordinarie, se esistono importi arretrati non saldati, e se sono state deliberate spese straordinarie non ancora pagate dalla proprietà uscente.

La ragione per cui questo documento è imprescindibile per l’acquirente sta nell’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile: chi acquista un’unità immobiliare in condominio risponde in solido con il venditore per le spese condominiali non pagate nell’anno in corso e nell’anno precedente alla compravendita. In pratica, se il venditore ha accumulato morosità, il nuovo proprietario può essere chiamato a saldare quei debiti. L’unica tutela concreta è ottenere la liberatoria prima del rogito e, se emergono importi non pagati, pretendere che il venditore li saldi o che vengano trattenuti dal prezzo di vendita direttamente in sede di atto notarile.

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è il documento rilasciato dal Comune che descrive la destinazione d’uso di un terreno o di un fabbricato secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Non è richiesto in tutte le compravendite: l’obbligo scatta esclusivamente per i terreni con superficie superiore a 5.000 metri quadrati, e per le aree iscritte al catasto terreni. Per la stragrande maggioranza delle compravendite residenziali ordinarie, che riguardano appartamenti o abitazioni su lotti di dimensioni standard, il CDU non è necessario.

Quando è obbligatorio, però, la sua mancanza rende nullo l’atto di compravendita: non è un documento che si può omettere o produrre in un secondo momento. Il CDU viene rilasciato dall’ufficio urbanistica del Comune in cui si trova l’immobile, su richiesta formale del proprietario o di un tecnico delegato. I tempi di rilascio sono in genere di trenta giorni, con un costo variabile da Comune a Comune che si aggira tipicamente tra i 50 e i 150 euro. La validità è di un anno dalla data di emissione.

Il documento contiene informazioni essenziali per chiunque stia acquistando un terreno edificabile o un’area di grandi dimensioni: la zonizzazione urbanistica (residenziale, agricola, industriale, commerciale), gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici, e le possibilità edificatorie consentite dal piano regolatore. Per chi acquista con l’intenzione di costruire o trasformare l’immobile, leggere attentamente il CDU prima del compromesso è indispensabile per verificare che il terreno consenta effettivamente gli interventi previsti.

La checklist completa per venditore e acquirente

Riepilogando tutto quanto visto finora, ecco le due checklist operative — una per chi vende, una per chi compra — con l’indicazione della fase procedurale in cui ogni documento deve essere pronto. La distinzione tra obbligatorio e consigliato non è formale: i documenti consigliati non sono richiesti per legge ai fini del rogito, ma la loro assenza espone le parti a rischi concreti che è sempre preferibile evitare.

Tabella comparativa dei documenti necessari nella compravendita immobiliare, divisi tra venditore e acquirente per fase procedurale
Documenti obbligatori e consigliati nella compravendita immobiliare: le checklist per venditore e acquirente

Checklist per il venditore

Documento Fase Chi lo procura Stato
APE (Attestato di Prestazione Energetica) Dall’annuncio in poi Tecnico abilitato Obbligatorio
Visura catastale aggiornata Dal compromesso Agenzia delle Entrate (online) Obbligatorio
Planimetria catastale + dichiarazione di conformità Rogito Tecnico abilitato (se serve variazione) Obbligatorio
Atto di provenienza Dal compromesso Archivio notarile (se smarrito) Obbligatorio
Visura ipotecaria Dal compromesso Agenzia delle Entrate Obbligatorio
Titoli abilitativi edilizi Dal compromesso Archivio comunale / SUE Obbligatorio
Certificato di agibilità / SCA Rogito Comune (o perizia tecnica se mancante) Obbligatorio
Dichiarazione di conformità impianti (DiCo) o Perizia Asseverata Rogito Impresa installatrice o tecnico abilitato Consigliato
Regolamento condominiale + verbali assemblea Dal compromesso Amministratore di condominio Obbligatorio (condominio)
Liberatoria spese condominiali Rogito Amministratore di condominio Obbligatorio (condominio)
CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica) Rogito Comune Obbligatorio (terreni >5.000 mq)

Checklist per l’acquirente

Documento / Verifica Fase Come ottenerla Priorità
Verifica visura ipotecaria autonoma Prima del compromesso Agenzia delle Entrate (servizio telematico) Consigliato
Verifica planimetria catastale vs stato reale Prima del compromesso Sopralluogo con tecnico abilitato Consigliato
Relazione tecnica su stato legittimo e conformità urbanistica Prima del compromesso Tecnico abilitato (geometra / architetto) Consigliato
Lettura regolamento condominiale e verbali assemblea Prima del compromesso Richiesta al venditore Obbligatorio (condominio)
Verifica liberatoria spese condominiali Prima del rogito Richiesta al venditore Obbligatorio (condominio)
Ricezione e lettura APE Dall’annuncio Rilasciato dal venditore Obbligatorio
Verifica certificato di agibilità / SCA Prima del rogito Richiesta al venditore Obbligatorio
Verifica CDU (se terreno >5.000 mq) Prima del rogito Richiesta al venditore Obbligatorio (se applicabile)

Tiriamo le somme

Arrivare preparati a una compravendita immobiliare non significa conoscere ogni dettaglio normativo a memoria — significa sapere cosa chiedere, quando chiederlo e a chi rivolgersi. I documenti descritti in questa guida non sono ostacoli burocratici: sono strumenti di tutela che proteggono sia il cedente sia il compratore da rischi che, una volta materializzati, sono spesso costosi e difficili da risolvere.

Il principio più utile da tenere a mente è uno solo: anticipare. Raccogliere la documentazione prima di mettere l’immobile sul mercato — o prima di firmare qualsiasi proposta d’acquisto — riduce il rischio di sorprese, rafforza la posizione negoziale e consente di affrontare con calma eventuali irregolarità che, gestite in anticipo, si risolvono in settimane, mentre gestite sotto pressione possono bloccare o far saltare un rogito già fissato.

Le due figure professionali di riferimento in questo percorso sono il notaio e il tecnico abilitato. Il notaio presidia la correttezza giuridica dell’atto e le verifiche ipotecarie e catastali d’ufficio, ma non sostituisce la due diligence tecnica preventiva — che spetta a un geometra, un architetto o un ingegnere incaricato di verificare lo stato legittimo e la conformità urbanistica dell’immobile prima del compromesso. Coinvolgerli entrambi per tempo non è un costo superfluo: è la forma più concreta di tutela disponibile.

Sul fronte normativo, il 2026 porterà aggiornamenti rilevanti legati al recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici: l’APE cambierà formato e contenuti, e la classe energetica peserà sempre di più sul valore commerciale degli immobili. Chi sta pianificando una vendita nel medio periodo ha buone ragioni per tenere d’occhio questi sviluppi e, se necessario, valutare interventi di riqualificazione prima di mettere il proprio immobile sul mercato.

Andrea Lombardi
Andrea Lombardi

Scrive di cambiamenti sociali, demografia e trasformazioni della vita quotidiana, analizzando l’impatto delle innovazioni e delle dinamiche culturali nel medio periodo. Si occupa anche di temi legati alla casa e agli aspetti pratici ed amministrativi legati ad essa

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